Testamento o donazione per lasciare i propri beni ai figli?
Quando si
decide di devolvere parte o l’intero patrimonio ai prossimi congiunti, il dubbio frequente è se
sia più opportuno farlo già in vita tramite una donazione oppure lasciare un testamento in cui vengano assegnati i propri beni a parenti
ed amici. Nell’uno o nell’altro caso è necessario rispettare la quota di legittima.
Infatti il
patrimonio ereditario si compone di una quota disponibile, che si può lasciare
a chiunque si desideri, e di una quota indisponibile di beni, destinati dalla
legge a determinati soggetti (coniuge, figli e ascendenti del defunto): la
c.d. legittima o quota riservata.
Questa quota non può essere intaccata nemmeno per volontà espressa del defunto.
Molto spesso
la donazione di beni
immobili non è consigliata nel caso in cui si voglia rivendere immediatamente
il bene; questo perché la legge prevede la possibilità per gli eredi legittimi
di richiedere la restituzione del bene donato qualora leda la propria quota di legittima. Per questo motivo le banche sono spesso restie a
concedere mutui per l’acquisto di un immobile ricevuto in donazione. L’azione
di restituzione del bene verso il terzo che acquista dal donatario non può più
essere esercitata trascorsi venti anni dalla trascrizione della donazione. Tuttavia va ricordato che tale
problema può essere aggirato se il proprietario, al momento della vendita,
presta la garanzia per evizione del
bene.
Per
determinare l’imposta, le aliquote e
le franchigie sono le
stesse per donazione e per successione e variano in base al rapporto di
parentela:
– 4% per
coniuge e parenti in linea retta con un’esenzione d’imposta fino ad un milione
di euro per ogni erede;
– 6% per i
fratelli e sorelle, da calcolare sul valore eccedente 100.000 euro per ogni
beneficiario;
– 6% da
calcolare sul valore totale (senza alcuna franchigia) per altri parenti fino al
quarto grado, gli affini in linea retta e quelli in linea collaterale fino al
terzo grado.
– 8% sul
valore totale, senza alcuna franchigia, per gli altri beneficiari.
In caso di
beneficiario portatore di handicap grave ai sensi della legge 104/1992 è
prevista una franchigia fino ad 1.500.000 euro.
La
differenza ovviamente sta nell’applicazione temporale delle norme fiscali che,
per la donazione saranno quelle vigenti al momento della sottoscrizione
dell’atto pubblico mentre non si può prevedere quale sarà la tassazione al
tempo dell’apertura della successione. Va
certamente considerato che il regime fiscale italiano per quanto riguarda la
materia successoria è uno dei più favorevoli rispetto a quello vigente in altri
stati membri dell’Unione Europea e che potrebbe subire un inasprimento; tale
ragionamento dovrebbe far propendere per la donazione. Certamente la scelta
di effettuare una donazione comporta il pagamento dei costi notarili per la
stipula dell’atto pubblico, mentre con la redazione di un testamento olografo, cioè scritto
dalla mano del testatore, non si incorre in alcuna spesa.
Si può invece ottenere un immediato
vantaggio fiscale con lo strumento della donazione con riserva di usufrutto: il donante
si riserva l’usufrutto vita natural durante del bene che intende donare; se si
tratta di bene immobile, il diritto di abitarlo o di concederlo in locazione,
se il bene è denaro o titoli, il diritto di percepire gli interessi e/o
dividendi. Il donatario in tal caso riceve la nuda proprietà dei beni donati,
essendo riservato al donante l’usufrutto di tali beni. Le imposte, se
dovute, si pagano solo sul valore della nuda proprietà che è calcolato in base
a tabelle ministeriali in base all’età dell’usufruttuario, ad esempio nel
caso di donazione da parte di una persona di 70 anni, con riserva di usufrutto,
l’imponibile, cioè il valore della donazione è decurtato di una percentuale del
40%.
Altro vantaggio fiscale: il valore degli immobili è calcolato
sull’attuale valore catastale, senza possibilità di rivalutazione.
Successivamente alla morte del donante avviene la riunione
dell’usufrutto alla nuda proprietà, automaticamente,
senza alcuna dichiarazione fiscale, né pagamento di imposte: per gli immobili è sufficiente
presentare al Catasto il certificato di morte e chiedere la cancellazione
dell’usufruttuario dal certificato catastale con un costo fiscale irrisorio e
non si incorre in alcuna spesa.In conclusione, non si può parlare, in generale,
di una maggiore convenienza della donazione o della successione,
ma la situazione dovrà essere valutata caso per caso, con riguardo al
patrimonio, all’età e alle situazioni familiari.